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Legge di Bilancio 2019 e ultimi aggiornamenti

Ecco una sintesi delle ultime novità e delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2019.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019

il rinvio dei termini

Avviso INAIL del 4 gennaio 2019: La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi INAIL. Al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi, la medesima legge ha prorogato al 16 maggio 2019 alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione 2018/2019. I nuovi termini di pagamento, validi per il 2019, sono stati riepilogati dall’INAIL con apposito Avviso disponibile sul portale dell’Istituto.

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

prorogato anche per il 2019

Decreto ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018: L’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro ha disposto la proroga del c.d. “Incentivo occupazione NEET”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Tale proroga consentirà ai datori di lavoro che assumono un giovane iscritto nel programma “Garanzia Giovani”, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, di godere di un incentivo all’assunzione consistente in uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro stesso, per la durata di 12 mesi.

DALL’1.1.2019 NUOVO LIMITE DI REDDITO PER I FIGLI A CARICO

Solo se under 25

Legge n. 205/2017, articolo 1, comma 252: Dal 1° gennaio 2019 il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, è pari a 4.000 euro. Per i figli di età pari o superiore a 25 anni, resta fermo il limite di 2.840,51 euro.

Per quanto riguarda nel dettaglio la Legge di Bilancio 2019, la stessa è stata approvata ed è in vigore dal 1°gennaio 2019.

Di seguito si illustrano le principali disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO

Al fine di favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni AbruzzoMoliseCampaniaBasilicataSiciliaPugliaCalabria e Sardegna, di

  • giovani sotto 35 anni, ovvero
  • soggetti di età superiore a 35 anni, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
  • è istituito un esonero contributivo, a favore dei datori di lavoro, nella misura del 100% e nel limite di 8.060 euro annui.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

Nell’ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlioa favore del padre lavoratore dipendente è:

  • prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,
  • nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31 dicembre 2018).
  • Anche per l’anno 2019, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Oltre a prevedere la facoltà per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di aumentare il proprio organico mediante l’assunzione di personale ispettivo nel triennio 2019 – 2021, alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono così modificate:

  • sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:
    • all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;
    • all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale;
    • al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge;
    • alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione, ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore;
    • agli appalti ed ai distacchi non genuini;
    • alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante;
    • al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero;
  • sono aumentate del 10% tutte le sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

MATERNITÀ

Alle lavoratrici è data la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo). L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.

Si prevede un obbligo aggiuntivo per il datore che abbia stipulato accordi per l’esecuzione del lavoro in modalità agile: egli deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello smart working, da parte di:

  • lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria;
  • lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time)

  • cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
  • cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
  • possono godere di un esonero contributivo,
  • per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
  • nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

L’esonero non spetta, invece,L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

  • in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
  • ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in cui intendono assumere le “giovani eccellenze”.

Agricoli: PROROGA deL PASSAGGIO DAL DMAG ALL’UNIEMENS (comma 1136)

Viene disposta la proroga, al 1° gennaio 2020, dell’entrata in vigore dell’obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di inviare mensilmente, tramite il modello Uniemens, i dati ad oggi contenuti nel DMAG


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