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Legge di Bilancio 2022, 2^ parte

In data 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, in vigore dal 1° gennaio 2022.

Di seguito la nostra seconda sintesi delle numerose disposizioni in materia di lavoro che, si sottolinea, non riguardano unicamente e strettamente l’emergenza sanitaria da Covid-19, ma un ben più ampio complesso di interventi.

Riforma degli ammortizzatori sociali

La recente Legge di Bilancio introduce la riforma degli ammortizzatori sociali di cui al D. Lgs 148/2015.

Tra gli aspetti maggiormente rilevanti, è stato previsto:

  • L’estensione della platea degli aventi diritto agli strumenti di integrazione salariale, tramite l’inclusione di tutte le tipologie di apprendistato e del lavoro a domicilio;
  • L’abbassamento del requisito di anzianità dal 01 gennaio 2022 da 90 giorni a 30 giorni;
  • L’introduzione di un unico massimale, venendo meno pertanto il doppio massimale precedentemente previsto;
  • Dal 01 gennaio 2025 la riduzione del contributo addizionale.

Inoltre, l’intervento normativo in analisi amplia la sfera di applicazione della cosiddetta CIGS (cassa integrazione straordinaria), estesa oggi ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi alternativi, Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, che nel semestre precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di intervento, abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori dipendenti.

Rientrano, in ogni caso, indifferentemente rispetto al numero di lavoratori, le aziende dei settori del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale; i partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Da ultimo, attenendoci alle previsioni di maggior rilievo, dalla data del 01 gennaio 2022 il recente intervento normativo ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali (per coloro i quali non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie CIGO), i Fondi alternativi, i Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano siano da applicarsi a tutti i datori di lavoro che hanno almeno un lavoratore dipendente. In egual modo, anche il FIS (per coloro i quali non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie CIGO) è oggi da applicarsi ai datori di lavoro con almeno un lavoratore dipendente.

Naspi

Il recente intervento normativo elimina, dal 01 gennaio 2022, il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la richiesta di Naspi.

In aggiunta, dalla stessa data, è esteso il campo di applicazione della Naspi agli operai agricoli, in particolare per OTI, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ai sensi della Legge n. 240/1984.

Infine, sono introdotte alcune modifiche riguardante il meccanismo di décalage della Naspi: dal primo gennaio l’abbassamento del 3% è applicato dal 6° mese di Naspi e dall’8° in presenza di beneficiari con più di 55 anni.

Discoll

Sono state previste modifiche anche in materia di Discoll, ovvero l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi.

Anche in questo caso, la riduzione del 3% avviene dal 1° gennaio 2022 dal 6° mese di fruizione in poi. Inoltre, è stato previsto che i mesi di Discoll per gli aventi diritto non sarà più pari alla metà dei mesi contribuiti, bensì al numero esatto di mesi contribuiti (in ogni caso per non più di 12 mesi), con copertura contributiva figurativa.

Tirocini/stage

Con il fine di prevenirne e curarne l’abuso, la Legge di Bilancio introduce una completa riforma dei tirocini/stage.

In buona sostanza, la riforma in oggetto comporterà il ridimensionamento della sfera di utilizzo dello strumento, da utilizzarsi unicamente in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale, e l’inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro (qui soggetti ospitanti).

La riforma, si chiarisce, richiederà una tempistica che parrebbe, allo stato attuale, non breve.

Maternità per lavoratrici autonome e parasubordinate

La Legge di Bilancio estende, in presenza di predeterminate condizioni, la durata della maternità di 3 mesi, per:

  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente, attività di lavoro autonomo svincolata dall’iscrizione ad albi professionali, ovvero che non comporta il versamento di contributi alle relative casse previdenziali;
  • le collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
  • le lavoratrici autonome coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte esclusivamente all’Inps;
  • le libere professioniste iscritte ad enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

L’estensione in oggetto è prevista in presenza di lavoratrici che abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nell’anno precedente rispetto all’inizio del periodo di maternità.


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