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L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 57, fornisce importanti precisazioni in merito alle novità introdotte dal DL n. 50/2017 per quanto riguarda le compensazioni nel Mod. F24 da parte dei sostituti d’imposta.
In buona sostanza, oltre alla riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter compensare i suddetti crediti nel Mod. F24, è obbligatoria l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale), è sancito l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare tramite Entratel o Fisconline (quest’ultima per i soggetti che gestiscono non più di 20 percipienti nell’anno) i Modd. F24 contenenti compensazioni di crediti relativi ad IVA, IRAP, imposta sui redditi, addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal relativo importo.
Si fa presente che l’obbligo in oggetto vige dal 24 aprile 2017 (e, dunque, anche in relazione alla presentazione del Mod. F24 in scadenza il 16.05.2017), ma a fronte dei tempi tecnici richiesti per l’adeguamento delle procedure informatiche, i controlli da parte dell’Agenzia sul corretto assolvimento del predetto obbligo, inizieranno solo a partire dal prossimo 1° giugno.
Si ritiene comunque consigliabile l’utilizzo del canale Entratel o Fisconline per la presentazione del Modd. F24 con compensazioni ai sensi dell’art. 17, D.Lgs n. 241/1997, già con l’f24 del 16 maggio.”
Novembre 18, 2024