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L’Inps, con circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha illustrato le nuove modalità di presentazione della domanda di Assegni per il nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo.
A decorrere dal 1° aprile 2019 le suddette domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le domande invece già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019, o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro come avvenuto fino ad oggi.
La nuova domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
Gli importi saranno calcolati direttamente dall’Istituto e saranno messi a disposizione del datore di lavoro.
Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Si ricorda che la domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà invece ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.
Novembre 18, 2024