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Obblighi vaccinali e Green pass

Com’è noto, le più recenti disposizioni normative hanno introdotto l’obbligo vaccinale ed esteso l’ambito di richiesta del super green pass.

Nel dettaglio, il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2021

  • Ha introdotto, a partire dall'8 gennaio 2022, l'obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell'Ue e stranieri) che abbiano compiuto i 50 anni di età, ad esclusione dei soggetti esenti. In caso di soggetti esenti è fatto obbligo al datore di lavoro di adibire, laddove possibile, il lavoratore a mansioni che riducano il rischio di contagio. La mancata vaccinazione è punita, in taluni casi, con una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • Ha introdotto, a partire dal 15 febbraio 2022, l'obbligo per i lavoratori con più di 50 anni di possedere il Super Green Pass al fine di accedere al luogo di lavoro. In caso di mancata presentazione della certificazione verde rafforzata, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza maturazione della retribuzione, ma senza conseguenze disciplinari, fino alla data della presentazione della certificazione e non oltre il 15 giugno 2022. Sono inoltre previste sanzioni amministrative per il lavoratore (da 600 euro a 1.500 euro) e per il datore di lavoro (da 400 euro a 1.000 euro)

Si presti inoltre attenzione a quanto disposto in merito all’estensione dell’utilizzo della certificazione verde.

In particolare, a partire dal 20 gennaio 2022, solo i possessori di certificazione verde Covid-19 e i soggetti legittimamente esclusi ed esenti dalla campagna vaccinale, possono accedere:

  • Alle attività di servizi alla persona;
  • Ai colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati

Inoltre, dal 1 febbraio 2022, il suddetto obbligo è esteso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Si chiarisce che l’onere del controllo è a carico dei titolari e gestori.


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