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Decreto Sostegni Bis e divieto di licenziamento

Con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis), vengono dettate nuove regole in materia di divieto di licenziamento, che si integrano con quanto disposto in precedenza.

Nel dettaglio, fino al 30 giugno 2021, resta in vigore il divieto di licenziamento previsto per tutti i datori di lavoro, ossia il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le procedure di licenziamento collettivo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure di cui all’art. 7, Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Dal 1° luglio 2021, come disposto, il divieto continuerà ad applicarsi solamente in relazione all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, nella seguente modalità:

  • Per i datori di lavoro che richiedono la CIGO vige l’impossibilità di licenziare per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021;
  • Per i datori di lavoro che richiedono l'Assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali), la CIG in deroga (CIGD) o il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) vige l’impossibilità di licenziare fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dall’eventuale fruizione dell'ammortizzatore sociale.

Sulla questione, si ricorda che sono previste alcune eccezioni.

Nello specifico le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4, art. 40, Decreto Sostegni Bis non si applicano nelle ipotesi di seguito indicate:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
  • in presenza di accordi collettivi aziendali, stipulati dalle O.O.S.S. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, esclusivamente per i lavoratori che aderiscono al suddetto accordo;
  • licenziamenti intimati per fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o sia disposta la sua cessazione (nel caso l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto in oggetto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).

Resta confermata la possibilità di licenziare

  • per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • per superamento del periodo di comporto;
  • Ad nutum, per il dirigente;
  • I lavoratori domestici;
  • Durante il periodo di prova;
  • In caso di raggiungimento dell’età pensionabile per vecchiaia;

O interrompere il rapporto di lavoro

  • Al termine del periodo formativo di apprendistato.

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