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Con riferimento alla nostra “Circolare 1, Decreto Rilancio” del 22.05.2020, riguardante, fra le altre cose, i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine, Vi comunichiamo che a seguito di chiarimento apparso ieri sul sito del Ministero del Lavoro, le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine privi di causali (disciplinati dall’art. 93 del Decreto Rilancio) non possono avere una durata che vada oltre il 30 agosto 2020.
Si ricorda che la previsione che deroga momentaneamente al Decreto dignità (presenza di causali) riguarda esclusivamente il rinnovo o la proroga dei contratti a termine che erano in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020.
Conseguentemente, sono esclusi i contratti a termine scaduti prima del 23 febbraio 2020 e quelli stipulati per la prima volta dopo tale data.
In questi casi continuano ad applicarsi le norme introdotte dal Decreto Dignità, ovvero deve essere indicata una causale in presenza di un rinnovo di contratto a tempo determinato o per la proroga di contratto a tempo determinato che comporti il superamento di 12 mesi complessivi di rapporto.
Chiaramente potranno continuare ad essere stipulati rinnovi o proroghe di tempo determinato con scadenza successiva al 30 agosto 2020 in presenza delle suddette causali quando necessarie.
Gennaio 17, 2025
Gennaio 17, 2025
Gennaio 08, 2025