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Tirocinio su Brescia e altre province italiane (tirocinio/stage)

Il tirocinio/stage ad oggi è uno strumento ampiamente utilizzato da parte di molte aziende, e sicuramente rappresenta una grandissima possibilità per la persona che si vuole affacciare al mondo del lavoro, o che vuole conoscere e apprendere una nuova professione.

Ma che cosa è il tirocinio/stage?

Una definizione esaustiva ci è data dal sito Cliclavoro (sito del Ministero del Lavoro): Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato

E, alla luce di queste parole, la vocazione occupazionale dello strumento appare nell'immediato evidente.

Chiarito innanzi a tutto che lo stage/tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato, che non presenta quindi i tratti tipici, e le conseguenze, del rapporto di lavoro dipendente (quali, ad esempio, la contribuzione, il tfr ecc.), bisogna delineare l’esatto profilo di questo tipo di esperienza lavorativa, tenendo in considerazione che la stessa è regolata dalla legge regionale di riferimento (o della provincia autonoma) generalmente nel rispetto delle linee guida nazionali, e degli standard minimi in esse previsti.

Si tratta di un rapporto in cui sono coinvolte 3 figure: il soggetto promotore (ad esempio università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (l’azienda, studio professionale, cooperativa ecc. in cui si svolgerà il tirocinio) che stipuleranno una convenzione e il tirocinante per il quale sarà redatto un apposito progetto formativo.

Il tirocinio/stage può essere:

  • Curricolare e cioè svolto all’interno di un percorso di studi in università o altri istituti scolastici, in cui il fine ultimo è quello di portare a termine il ciclo formativo all’interno di un processo di apprendimento formale;
  • Extracurricolare ovvero che non riguarda un percorso di studi, ma che permette al soggetto, occupato, inoccupato, disoccupato, beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito, disabile o richiedente asilo di poter effettuare un’esperienza lavorativa in una nuova realtà al fine di agevolare la transizione verso un’occupazione regolare (in cui è previsto obbligatoriamente un compenso).

Vediamo ora gli standard minimi principali previsti dalle Linee-guida del 2017 in materia di tirocini extracurricolari:

  • Compenso minimo: 300,00 € mensili;
  • Durata minima: due mesi (1 mese per soggetti ospitanti a carattere stagionale) o 14 giorni per tirocini estivi per studenti;
  • Durata massima: 12 mesi (per soggetti disabili 24 mesi), ma sempre in relazione agli obiettivi formativi da conseguire, e stante l’impossibilità di attivare tirocini per mansioni/figure professionali che non necessitano di un periodo formativo, ossia mansioni/figure professionali di natura non complessa, con la possibilità di sospendere il tirocinio per chiusura aziendale (almeno 15 giorni) o malattia/infortunio/maternità (almeno 30 giorni);
  • Presenza di una doppia garanzia assicurativa per il tirocinante: Rc e copertura Inail;
  • Presenza di un doppio tutor durante il percorso: uno del soggetto promotore e uno del soggetto ospitante. Con compiti di supervisione e affiancamento del tirocinio (anche tramite monitoraggi);
  • 70% di partecipazione da parte del tirocinante per poter rilasciare l’attestato finale e ai fini dell’erogazione del compenso;
  • Obbligo della comunicazione obbligatoria Co.

Vediamo invece ora le principali condizioni e limitazioni:

  • Proporzione numerica: da 0 a 5 dipendenti (esclusi gli apprendisti) le aziende possono attivare 1 tirocinio, da 6 a 20 dipendenti le aziende possono avere in forza contemporaneamente 2 tirocinanti, le aziende invece con più di 20 dipendenti possono avere in forza contemporaneamente non più del 10% dei suddetti dipendenti (Esclusi casi particolari);
  • I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
  • I tirocinanti non possono sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco dell’attività;
  • I tirocinanti non possono sostituire personale in maternità, malattia o ferie;
  • Non è possibile stipulare un tirocinio con il tirocinante che ha avuto rapporti di lavoro, co.co.co., incarichi di servizio o lavoro accessorio (per più di 30 giorni) nei due anni precedenti con il soggetto ospitante;
  • Non è possibile instaurare rapporti di tirocinio per le aziende non in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla Legge n. 69 del 1999 e s.m.;
  • Il soggetto ospitante non deve avere procedure di Cig straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nell’unità operativa (salvo casi particolari);
  • Il soggetto ospitante non deve aver licenziato (salvo casi particolari) per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o per risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo dipendenti con la stessa mansione per cui verrebbe attivato il tirocinio;
  • Il soggetto ospitante non può avere procedure concorsuali in atto;
  • Soggetto ospitante e promotore non possono coincidere.

Preme sottolineare come sia sempre da visionare la normativa regionale di riferimento.

Per avere un’idea dell’incidenza di questo strumento è interessante esporre le statistiche pubblicate dal sito Anpal (l’agenzia nazionale per le politiche attive) in data 4 maggio 2018:

“I tirocini extra-curriculari, ossia svolti al di fuori di un percorso di studi, soprattutto giovani fino a 24 anni in cerca di un primo o di un nuovo contatto col mondo del lavoro, sono cresciuti in maniera continuativa dal 2012 al 2015 (Tabella 1), subendo una momentanea riduzione dell’8,6% nel 2016, dopo il picco straordinario di attivazioni del 2015 (+54%).”

Tabella 1 – Tirocini extra-curriculari avviati, numero di individui e imprese coinvolte e monte giornate previste. Periodo 2012-2017(*). Valori assoluti e variazioni tendenziali annuali

Anno inizio tirocinio Tirocini attivati Aziende coinvolte Individui coinvolti in almeno 1 tirocinio Monte giornate previste totali (in migliaia)
Valori Assoluti
2012 185.513 71.902 171.867 26.194
2013 204.380 82.608 188.788 29.727
2014 225.969 100.639 208.645 35.374
2015 348.341 174.927 329.155 57.390
2016 318.535 153.291 299.595 52.759
2017 (*) 186.001 104.234 180.567 31.206
Variazioni % sull’annualità precedente
2012
2013 10,2 14,9 9,8 13,5
2014 10,6 21,8 10,5 19,0
2015 54,2 73,8 57,8 62,2
2016 -8,6 -12,4 -9 -8,1
2017 (*) 13,0 12,0 12,5 13,4

Lo Studio è disponibile per ulteriori informazioni, per individuare la regione di competenza per aziende multilocalizzate e per l’attivazione degli stessi tirocini (tirocinio su Brescia e altre province italiane).


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