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In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il suddetto decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023, in particolar modo per i datori di lavoro con più di 249 dipendenti.
Si rammenta che le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.
Si rammenta, inoltre, che dal 17 dicembre scattano gli obblighi in tema di whistleblowing anche per le aziende con più di 50 dipendenti, fino a 249, oppure che rientrano nei settori sensibili o che adottano i modelli organizzativi di cui al D.lgs. 231/2001.
In buona sostanza, il Legislatore è intervenuto predisponendo una serie di tutele e protezioni per i “whistleblower”, ossia coloro i quali segnalano irregolarità nel contesto lavorativo, le quali implicano dei particolari oneri che gravano sul datore di lavoro coinvolto, tra cui la necessità di prevedere l’apposito canale di segnalazione (sentite le organizzazioni o rappresentanze sindacali) e rendere edotto il dipendente sul relativo funzionamento.
Di seguito si effettua un riepilogo della disciplina in oggetto.
Gli enti tenuti a rispettare la disciplina con riferimento al settore privato
La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.lgs. n. 24/2023, impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
Le segnalazioni
I lavoratori possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
I canali di segnalazione sono i seguenti:
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
In ogni caso, le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, purché vi sia ragionevolezza.
La ragionevolezza implica che la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa del whistleblowing.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono comunque irrilevanti ai fini della sua protezione, così come disegnata dalla disciplina.
Le tutele garantite ai segnalanti
Ai segnalanti è garantita la:
Sulla non punibilità dei segnalanti, si chiarisce che non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni di cui in seguito: coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
Si concretizza la perdita delle suddette tutele quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
Le tutele per gli altri soggetti coinvolti
Le protezioni per ritorsione sono estese anche a soggetti ulteriori rispetto al segnalante; ovvero:
Le sanzioni da parte dell’Anac
Le sanzioni di competenza dell’Anac, in tema di whistleblowing, sono le seguenti:
I modelli di cui al D.Lgs. 231/2001
Come detto, la nuova disciplina del whistleblowing si applica anche alle aziende che adottano i modelli di cui al D.Lgs. 231/2001. Più nel dettaglio, il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità in sede penale della società per i reati commessi dai propri dipendenti nell’esercizio delle funzioni aziendali. L’elenco dei reati individuati dalla norma è in continuo ampliamento.
Al fine di dispensare l’azienda dai reati commessi dai singoli dipendenti, chiedendo di escluderne o limitarne la responsabilità, è previsto il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG), costituito dall’insieme dei protocolli, che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili, la c.d. compliance aziendale.
Attraverso un’attività di natura preventiva il MOG individua tutte quelle aree aziendali di rischio in cui i dirigenti e/o i dipendenti potrebbero scegliere di agire nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, ledendo, al contempo, una serie di interessi diffusi e giuridicamente rilevanti (si pensi alla salute dei lavoratori, al patrimonio della Pubblica Amministrazione, alla privacy di dipendenti o soggetti terzi, alla cybersecurity, all’ambiente, ai diritti umani, ecc).
Il rischio non dipende, quindi, dall’effettiva volontà di commettere illeciti, ma dal possibile conflitto che potrebbe generarsi fra gli interessi economici dell’azienda e gli altri interessi che possono essere lesi dalla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Pur non essendo obbligatorio, se efficacemente adottato, periodicamente aggiornato ed implementato, il Modello Organizzativo e di Gestione costituisce uno strumento di tutela fondamentale per l’azienda anche per prevenire ed evitare sanzioni di natura economica particolarmente severe.
Novembre 18, 2024