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In data 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, in vigore dal 1° gennaio 2024.
Di seguito si fornisce una prima sintesi delle numerose disposizioni in materia di lavoro, che possono essere definite “a largo spettro”, con interventi che spaziano dall’abbattimento del cuneo fiscale all’ambito pensionistico.
Si chiarisce che, per dare carattere di definitività all’intervento, saranno necessari ulteriori interventi normativi, oltre alle precisazioni e ai chiarimenti forniti tramite le consuete circolari operative e attuative.
Conferma del taglio del cuneo fiscale
È confermato anche per il 2024 il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 € (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 € (sempre parametrate su 13 mensilità). La misura non riguarda la tredicesima mensilità 2024.
Detassazione dei Fringe Benefits
Anche per il 2024 viene rivisto il limite di esenzione per i fringe benefits, i quali non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente nel limite di 2.000 € per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), e nel limite di 1.000 € per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dai 258 € previsti in via “ordinaria”).
Tassazione agevolata dei premi di risultato
Viene confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5% - con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 € lordi - sulle somme erogate a titolo di premi di risultato per contrattazione di secondo livello o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito, nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 €.
Agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale
Anche per il 2024, e più precisamente per il periodo gennaio-giugno 2024, è previsto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. L’agevolazione è prevista per i lavoratori dipendenti del comparto turistico, ricettivo alberghiero e termale, anche di somministrazione di alimenti e bevande, che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 €.
Maggiori tutele per maternità e paternità
Viene aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).
Decontribuzioni per lavoratrici con figli
Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico (IVS) fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 € riparametrato su base mensile). Per il 2024, tale misura è estesa, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.
Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza
Vengono stanziati appositi fondi per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023). In particolare, è previsto il riconoscimento dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.
Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL
A decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.
Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:
- 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
- 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.
Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.
Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi.
In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare - in tutto o in parte - periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L’onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L’onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 €. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d’ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.
Modifiche all’APE Sociale
Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.
Nuove condizioni per “Opzione Donna”
Per il 2024,è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.
Quota 103
Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024:
Cosiddetto “Bonus Maroni”
Anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell’anno 2024, sarà possibile richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. Bonus Maroni).
Nuovo Bonus Asili Nido
Viene innalzato a 3.600 €, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, il bonus riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 € (che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni) per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido.
Novembre 18, 2024