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Nuove regole INPS sulla validità retroattiva dei certificati di malattia

Con la Circ. n. 92 del 4 settembre 2026, adottata su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha introdotto un’importante modifica ai criteri di valutazione della validità temporale dei certificati di malattia.

In particolare, a decorrere dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale della malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico qualora la visita sia stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante. La possibilità, dunque, non è più circoscritta alla sola ipotesi di visita domiciliare.

Come precisato dallo stesso Istituto, il nuovo orientamento tiene conto dei cambiamenti intervenuti nell’organizzazione dell’attività dei medici di medicina generale e, in particolare, della progressiva riduzione del loro numero sul territorio, con il conseguente incremento dei carichi di lavoro e la sempre maggiore diffusione della prassi di programmare gli accessi agli ambulatori, anche allo scopo di evitare situazioni di sovraffollamento.

In termini operativi, il nuovo criterio – applicabile anche ai certificati di continuazione e di ricaduta della malattia – dovrebbe evitare che il lavoratore venga penalizzato nei casi in cui, pur avendo tempestivamente contattato il proprio medico curante, la visita ambulatoriale venga fissata ed effettuata soltanto il giorno successivo.

Dettagli operativi e condizioni

A decorrere dalla pubblicazione della circolare, avvenuta il 4 settembre 2026, la tutela previdenziale può quindi estendersi al giorno antecedente alla redazione del certificato anche in presenza di visita ambulatoriale, alle medesime condizioni già previste per la visita domiciliare.

In particolare:

  • la data dichiarata quale inizio della malattia non può essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato;
  • il giorno precedente non deve coincidere con una festività infrasettimanale, né con il sabato o la domenica, giornate nelle quali il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.

Il riconoscimento della tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente viene, invece, escluso qualora la data riportata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” risulti anteriore di oltre un giorno rispetto a quella di rilascio del certificato. In tale circostanza, infatti, secondo l’INPS non può ritenersi che la data dichiarata coincida con quella in cui il lavoratore ha contattato il proprio medico curante.

Primi effetti operativi per i datori di lavoro

Le nuove indicazioni dell’INPS producono conseguenze non soltanto sul piano previdenziale, ma anche sulla gestione quotidiana delle assenze da parte dei datori di lavoro. Sarà quindi opportuno verificare fin da subito l’adeguatezza delle procedure interne, così da evitare errori nella gestione del personale.

Tra i primi aspetti sui quali appare opportuno intervenire si segnalano, in particolare, i seguenti.

1) Regolamenti aziendali e disciplina delle assenze

I datori di lavoro dovranno verificare l’eventuale necessità di aggiornare i propri regolamenti aziendali e, in particolare, le disposizioni riguardanti la giustificazione delle assenze e le condotte suscettibili di determinare l’avvio di un procedimento disciplinare, anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, della L. n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”).

Sul piano pratico, se prima dell’emanazione della Circ. n. 92/2026 poteva risultare non indennizzabile e, ricorrendone i presupposti, disciplinarmente rilevante l’assenza relativa al giorno antecedente a quello della visita ambulatoriale, il nuovo criterio impone oggi una diversa valutazione. Le eventuali disposizioni aziendali che tipizzino tale fattispecie dovranno, pertanto, essere riesaminate e adeguate alle nuove istruzioni dell’Istituto.

2) Procedure operative e sistemi gestionali

Sarà inoltre necessario aggiornare le procedure utilizzate per la gestione delle assenze per malattia, compresi gli eventuali software, gestionali aziendali e canali interni di comunicazione, affinché sia contemplata la possibilità di riconoscere la copertura per malattia anche a decorrere dal giorno precedente al rilascio del certificato, quando risultino soddisfatte le condizioni individuate dall’INPS.

Di conseguenza, anche gli eventuali automatismi relativi alla segnalazione delle assenze, alla loro qualificazione o alle comunicazioni rivolte al dipendente dovranno essere opportunamente adeguati alla nuova efficacia temporale riconosciuta alla certificazione medica, fermo restando il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina applicabile.


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