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Previsioni in materia di lavoro di cui al “Decreto Aiuti bis”

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali".

Di seguito elenchiamo le principali previsioni del predetto intervento normativo:

  • Estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell'indennità una tantum prevista: l'indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti non hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS; l'indennità prevista è estesa in favore dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022); inoltre, l'indennità di 200 euro è riconosciuta anche in favore dei collaboratori sportivi (che siano stati, in particolare, beneficiari di almeno una delle indennità previste: dall'art. 96 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020; dall'art. 98 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020; dall'art. 12 del D.L. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020; dall'art. 17, comma 1, e 17 bis, comma 3, del D.L n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, dall'art. 10, commi 10-15, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021; dall'art. 44 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021);
  • Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti: per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è incrementato di 1,2 punti percentuali.

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